La fabbrica

Rosignano agosto 1916 - Ancora un manifesto storico. Le 40 regole che hanno tracciato un secolo di storia industriale a Rosignano e non solo. Regole oggi scontate e perfino ovvie, ma fondamentali agli albori del secolo scorso, rivolte ad una mano d'opera proveniente totalmente dalla campagna con un analfabetismo all'80%, in un territorio dove l'industria era sconosciuta. La parte iniziale sintetizza il già moderno modo di concepire il rapporto industria/lavoratore proprio di Ernest Solvay. (Vedi Biografia).

                                                    SOLVAY & Cie
                                           STABILIMENTI DI ROSIGNANO
                                           Regolamento generale per gli operai

Gli operai assunti al lavoro negli Stabilimenti della Società Solvay & Cie troveranno il trattamento più riguardoso dei loro diritti, quando adempiano a tutti i loro doveri. I dirigenti della Società Solvay & Cie sono animati dal desiderio più vivo di considerare gli operai come collaboratori della industria alla quale sono adibiti, perché le finalità di una industria non possono raggiungersi se non nell'armonico contemperamento dei diritti del capitale con quelli del lavoro e nel mutuo rispetto degli obblighi dell'industriale e del lavoratore. Quando gli operai abbiano compreso questa grande verità ed entrino negli Stabilimenti con queste intenzioni, avranno da parte dei dirigenti la industria, la considerazione affettuosa e quasi paterna che meritano coloro i quali danno ad un'impresa le migliori energie della loro volontà, della loro intelligenza e della loro opera manuale.
Gli obblighi imposti agli operai sono in genere quelli della disciplina nel senso civile della parola, del rispetto al luogo del lavoro, non che quelli della prestazione di un'opera assidua e volenterosa intesa, non soltanto alla retribuzione, ma ancora all'incremento generale dell'industria. La Società Solvay & Cie retribuisce equamente ogni lavoro di cui comanda la prestazione; ma esige di trovare nei propri operai dei collaboratori onesti, intelligenti e volenterosi.

              Ammissione negli Stabilimenti
Art. 1° - Per essere ammessi a far parte del personale operaio della Società Solvay & Cie è necessario presentare alla Direzione una domanda scritta, unendovi:
a) il certificato di nascita
b) lo stato di famiglia
c) il certificato penale datato da non oltre quindici giorni
Ove l'operaio sia precedentemente addetto ad altro stabilimento, la domanda di ammissione dovrà indicare lo stabilimento stesso ed essere corredata dalla produzione del certificato del dirigente.
L'aspirante dovrà inoltre sottoporsi a visita medica per effetti della legge sugli infortuni.
Art. 2° - Nessuna ammissione negli Stabilimenti potrà essere fatta se non dalla Direzione, la quale comunicherà se intende precedere l'ammissione definitiva da un periodo di prova, determinandolo a suo piacimento e fissando la retribuzione che per tale periodo intende corrispondere all'operaio.
                 
Obblighi e diritti dell'operaio
Art. 3° - Assunto il lavoro, l'operaio incontra immediatamente l'obbligo di sottomettersi al presente regolamento, agli ordini dei suoi superiori, ed alle discipline della Direzione, di deferire a tutti i suoi superiori, del rispetto al luogo del lavoro, della conservazione delle macchine, utensili ed altri mezzi di lavoro, non che quello di non divulgare i sistemi di fabbricazione e di accudire con assiduità e volonterosità al proprio lavoro.
Art. 4° - Ogni operaio è considerato conoscere il presente regolamento e nessuno potrà invocare l'ignoranza delle disposizioni del medesimo, le quali sono obbligatorie per tutti.
Art. 5° - Ciascun reparto degli Stabilimenti avrà le sue particolari discipline affisse sul luogo del lavoro e visibili da tutti. Oltre le disposizioni del presente regolamento generale, ciascun operaio per il solo fatto di essere addetto ad un reparto, è tenuto alla osservanza di dette particolari discipline ed esso non può sotto verun pretesto allegarne la ignoranza.
Art. 6° - Anche per ciò che attiene agli orari del lavoro ordinario e straordinario ed alla retribuzione del medesimo, l'operaio si sottomette alla disposizioni della Direzione.
Art. 7° - Gli operai non addetti alla fabbricazione, dovranno prestare la loro opera secondo i rispettivi orari in tutti i giorni non considerati festivi dallo Stato.
Art. 8° - Per gli operai addetti alla fabbricazione saranno indicate dalla Direzione norma speciali per regolare il turno in armonia alla legge sul riposo settimanale. Essi non potranno abbandonare il loro posto durante i pasti e in caso di necessità si faranno momentaneamente sostituire. Hanno l'obbligo di aspettare il compagno di turno o la sua sostituzione.
Art. 9° - Le ore di lavoro e quelle di riposo sono indicate col fischio della sirena e dieci minuti dopo il fischio, nessuno operaio potrà entrare nello Stabilimento senza il permesso del suo capo-reparto e gli verrà applicata una penalità. Nessun operaio potrà abbandonare il lavoro prima del fischio di uscita, ne rimanere nell'officina oltre quindici minuti dopo il segnale medesimo, se non per ragioni di servizio. Art. 10° - Durante le ore di lavoro nessun operaio potrà assentarsi dallo Stabilimento senza il permesso del capo-reparto o del sorvegliante.
Art. 11° - Chiunque resti assente per oltre tre giorni continui, senza giustificazione si considererà licenziato. In caso di malattia dovrà avvisarne per iscritto la Direzione.
Art. 12° - Sono rigorosamente vietate nell'interno degli Stabilimenti le riunioni, le discussioni, la propaganda di qualsiasi genere, il giuoco, le sottoscrizioni e qualsiasi manifestazione collettiva, nonché gli avvisi, le affissioni di qualunque specie, sia nell'interno che alle porte degli Stabilimenti.
Art. 13° - E' pure vietato qualunque traffico anche di cibi o bevande ed è altresì vietato portare negli Stabilimenti bevande alcoliche di qualunque specie, mentre che l'operaio non potrà portarsi o farsi portare che i cibi indispensabili alla sua persona.
Art. 14° - Nessun operaio potrà introdurre persone non addette allo Stabilimento e specialmente donne e fanciulli.

Art. 15° - Gli operai non potranno portare armi o bastoni nell'interno dello Stabilimento.
Art. 16° - Non potranno toccare macchine, apparecchi, valvole, rubinetti, cinghie, fili elettrici e in genere, qualunque oggetto estraneo al loro lavoro e risponderanno di ogni mezzi di lavoro ricevuto in consegna.
Art. 17° - Chiunque appartiene al personale operaio della Società, potrà licenziarsi quando vuole, se libero da obblighi, con preavviso di otto giorni lavorativi, come pure la Società potrà licenziare senza indicarne i motivi con preavviso di otto giorni lavorativi.
Art. 18° - Ogni operaio potrà essere incaricato di un lavoro qualunque, differente dal suo lavoro abituale, come pure di fare ore straordinarie.

                       Delle paghe
Art. 19° - Le paghe saranno fatte ogni quindicina nel giorno 5 e nel giorno 20 di ogni mese, restando così cinque giornate a titolo di cauzione. Se i giorni di paga cadranno in giorni festivi, la paga avrà luogo nel primo giorno dopo la festa. Il giorno 20 di ogni mese sarà dato all'operaio un acconto sulla paga spettantegli, e la paga totale del mese gli sarà regolata nel giorno della seconda quindicina.
Art. 20° - Il cassiere non è tenuto a dare alcuna spiegazione al momento della paga; ogni reclamo relativo dovrà essere fatto al sorvegliante.
Art. 21° - L'operaio che non si presenti a riscuotere la paga il giorno delle scadenze, non potrà riscuoterla che nel giorno dell'altra quindicina.
Art. 22° - Non sono ammessi pagamenti in mano di terzi, ne ritenute per conto di altri. Nel caso di pignoramenti, di sequestri in base a sentenze, ordinanze o decreti dell'autorità giudiziaria o in caso di cessioni regolarmente notificate, qualora la società sia tradotta in giudizio e costretta a sostenere cause per contestazioni sollevate da terzi, potrà un tale fatto essere di perse solo, motivo di licenziamento dell'operaio.

Art. 23° - Qualunque reclamo relativo alla paga o ad altro, dovrà essere trasmesso a mezzo del sorvegliante entro le 24 ore dall'atto a cui il reclamo si riferisce. Il sorvegliante lo trasmetterà al capo-servizio e questi alla Direzione. alla Direzione non potranno essere indirizzato reclami se non per iscritto.
     Violazione ai Regolamenti, alle discipline e pene
Art. 24° - Qualunque infrazione al presente regolamento può dar luogo alla infissione di multe, o alla sospensione, o al licenziamento. Anche le violazioni dei regolamenti particolari e delle discipline di ogni reparto non che dei doveri inerenti alla condotta di ogni operaio, secondo i precetti della morale e secondo le consuetudini, possono dar luogo alle stesse pene.
Art. 25° - Se l'operaio è sottoposto a procedimento penale per fatti avvenuti fuori dallo Stabilimento, potrà essere sospeso fino all'esito del processo e licenziato in seguito alla sentenza quando anche essa sia di assoluzione per insufficienza di prove.
Art. 26° - Il massimo di una multa è la somma equivalente ad una giornata di salario dell'operaio a cui è inflitta. Le multe saranno ritenute sul salario all'atto della paga.
Art. 27° - I proventi delle multe costituiranno un fondo da distribuirsi a giudizio insindacabile della Direzione agli operai bisognosi.
Art. 28° - La sospensione può essere inflitta dai capi-servizio, ma non sarà esecutiva se non confermata dalla Direzione. Durante la sospensione, l'operaio sospeso non può entrare negli Stabilimenti e non gli sarà corrisposta alcuna mercede.
Art. 29° - Il licenziamento è ordinato soltanto dalla Direzione e non gli darà diritto, a meno che non avvenga per violazioni degli essenziali doveri, che alla riscossione degli 8 giorni di lavoro prestato.
Nel caso che il licenziamento avvenga per violazione di doveri essenziali, l'operaio non avrà diritto che al salario spettantegli fino al giorno in cui è licenziato e dovrà abbandonare subito lo Stabilimento. Art. 30° - Per ch ha alloggio nelle case della Società, la dispensa del servizio porta seco la soppressione dell'alloggio, che dovrà essere lasciato immediatamente in buono stato.
Art. 31° - Ove il licenziamento avvenga per violazione del diritto di proprietà della Società, questa senza pregiudizio delle maggiori richieste a titolo di danno, avrà diritto di trattenere allo stesso titolo, tutte le somme dovute all'operaio per salario, salvo la liquidazione da farsi o consensualmente o giudizialmente.

  Assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro
Art. 32° - Tutti gli operai di qualunque categoria sono assicurati in conformità del testo unico 31 Gennaio 1904 N°51. I regolamenti di prevenzione degli infortuni e il regolamento per la applicazione del testo unico 31 Gennaio 1904 N°51 debbono essere in ogni parte osservati dagli operai, come saranno osservati dalla Società. Ma gli operai sono tenuti ad uniformarsi scrupolosamente a tutte le prescrizioni date loro dai superiori per iscritto ed a voce in prevenzione degli infortuni.
Art. 33° - Appena avvenuto un infortunio, l'operaio dovrà avvisare immediatamente il suo capo-reparto ed abbandonare il lavoro dopo aver fatta la dichiarazione di infortunio e indicato i testimoni. Gli operai si sottomettono alle prescrizioni mediche e chirurgiche dei sanitari della Società.
Art. 34° - La mancata denunzia di infortunio o la trascuranza delle prescrizioni mediche o chirurgiche dei sanitari della Società, può essere motivo a giudizio insindacabile della Direzione di sospensione o di licenziamento.
Art. 35° - Le inabilità permanenti parziali in base alle quali sia stata liquidata un'indennità secondo la legge, non permetteranno agli operai di essere riammessi negli Stabilimenti, salvo casi eccezionali e sempre a giudizio insindacabile della Direzione, con salario da stabilirsi in relazione al lavoro di cui sono capaci.
Art. 36° - Anche il frequente ripetersi di infortuni di poca entità può essere motivo di sospensione o di licenziamento.

           Capi reparto, Sorveglianti e Caporali
Art. 37° - I Capi-reparto, i sorveglianti ed i caporali debbono essere i primi ad entrare e gli ultimi ad uscire dallo stabilimento e sono responsabili di ogni mancanza di sorveglianza del personale operaio. Essi debbono dare l'esempio di buona condotta, di scrupolosa osservanza dei regolamenti e degli ordini superiori ai quali sono pure sottoposti. Debbono altresì osservare nei rapporti con gli operai le regole della giustizia, della imparzialità, della moralità, della cortesia e della convenienza, ma esigere da ciascuno operaio lo adempimento esatto del suo compito, rilevare le violazioni ai regolamenti, alle discipline e agli ordini impartiti agli operai, riferendo ai superiori diretti ogni fatto degno di nota.
Art. 38° - La violazione di qualunque dei suaccennati doveri, indurrà a giudizio insindacabile della Direzione il loro licenziamento o la loro sospensione per un tempo da determinarsi, salvo la liquidazione dei loro stipendi secondo le consuetudini, i regolamenti e le leggi in vigore.
                      
Disposizione transitoria
Art. 39° - Il presente regolamento viene considerato in vigore anche per tutto il personale che si trova attualmente impiegato negli Stabilimenti della Società e non potrà esserne invocata la non osservanza da nessuno dei componenti il personale stesso.

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Art. 40° - Ogni modificazione al presente regolamento generale sarà resa nota al personale mediante affissione nell'interno degli Stabilimenti.

 

Rosignano Agosto 1916

                               LA DIREZIONE

Rosignano Solvay la fabbrica